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Sodo Caustico

Sodo caustico. Il brutto caso Stamina.

 Il “caso Stamina” rappresenta un caso esemplare di come lo stato si muove su 2 terreni essenziali: salute e diritto. La commissione scientifica istituita dal ministero della Salute, sulla base del decreto-Balduzzi che ne ha imposto la sperimentazione, dopo un anno ha concluso che i trattamenti proposti dalla fondazione Stamina non sono plausibili e sperimentabili, come già accertato dai Nas dall’Aifa nel maggio 2012, e che il c.d. “protocollo Vannoni” non riveste carattere di adeguatezza medica e scientifica per la cura di malattie varie, incluse quelle neuro-degenerative. Le massime autorità sanitarie si sono mosse in modo incauto, tardivo, contrastante: specchio della nebulosità imperante in molti, troppi campi nazionali. Sul piano del diritto, la vicenda ha mostrato la debolezza del Titolo V della Costituzione nella forma riformata: come immaginare una sanità in cui i farmaci vengono approvati e regolati a livello regionale? Le regioni Sicilia ed Abruzzo erano pronte a sostenere la c.d. sperimentazione di un metodo poi dichiarato fallace, con la conseguenza di trasferire alle strutture sanitarie regionali il carico economico di una “non-terapia”, sottraendola al controllo nazionale. Una stima, seppure di massima ed a livello nazionale, ha indicato in 3.750.000.000 euro il costo dell’intera profilassi per un ciclo completo di trattamento (al costo unitario di 30.000 euro a coltura delle cellule mesenchimali, per i 25.000 soggetti in attesa a suo tempo indicati dalla fondazione Stamina). L’accesso alla salute universale merita un approccio meno “raffazzonato” da parte di medici, scienziati, magistrati, amministratori pubblici.

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Sodo Caustico

Sodo caustico. Patria del diritto? no, patria dell’autogol sistematico.

L’ incertezza del diritto corre sul web. Con il disegno di legge sulla “Web Tax” non solo il governo ha inciso su aspetti fiscali non secondari (chi compra online deve rivolgersi ad aziende con partita Iva italiana), ma ha aperto fronti di disputa legale non indifferenti: centri media ed intermediari che acquistano pubblicità online non sanno in che modo regolare in modo legale gli acquisti fra loro; la norma si applica solo alla pubblicità visibile sul territorio italiano, ma nell’era di internet i confini non esistono più: come evitare che utenti che si collegano da una postazione estera non “vedano” la pubblicità su siti gestiti da “providers” italiani? Norme scritte secondo criteri accettabili nell’era pre-internet che dimostrano ampia fallacia nel nuovo “paradigma”. Alcuni operatori stanno pensando di chiedere ad intermediari esteri di acquistare pubblicità per conto, facendo attenzione a fatturare il servizio come consulenza e non come intermediazione pubblicitaria. Anche il previsto aumento dell’ “equo compenso” (sino al 500%, con previsione di gettito di 300 milioni) sui diritti d’autore per i dispositivi elettronici avrà l’effetto di limitare la circolazione di idee, informazioni, a danno dei consumatori. Sempre i primi a disincentivare nuove imprese, nuove attività, nuove ricadute tecnologiche.