La Corte d’Appello di Milano ha deliberato che il costo del premio assicurativo è parte del costo complessivo applicato sui finanziamenti, e quindi si somma al tasso di interesse passivo pagato ed agli altri costi sopportati, e che è irrilevante appurare se la polizza assicurativa sia obbligatoria o facoltativa, contrattualmente, aggiungendo che è irrilevante far riferimento alle istruzioni di Banca d’Italia, non essendo queste fonte normativa e quindi non vincolanti per il giudice. Quando il totale dei costi sostenuti supera il tasso di usura, il prestito è da considerarsi usuraio; ma come funziona la determinazione del tasso di usura? Esso viene stabilito trimestralmente (art. 2 della Legge n° 108 del 7 marzo 1996, come modificato dal D.L. 70/2011), e non può essere superiore al 25% del tasso effettivo globale medio registrato nel trimestre precedente a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Ad esempio, per il periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2014 i tassi per i mutui assistiti da garanzia ipotecaria hanno come “tassi medi” il 5,17% per i mutui a tasso fisso ed il 3,73% per quelli a tasso variabile, con i “tassi soglia di usura” rispettivamente del 10,4625% (fisso) e 8,6625% (variabile) La Suprema Corte (9 gennaio 2013, sentenza n° 350/2013) ha affermato che per classificare un tasso come usurario vanno considerati anche gli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, anche se concretamente il rapporto non è mai andato in mora; con due sentenze gemelle (n° 602-603/2013) la Cassazione è intervenuta ancora dichiarando che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva). Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato. In più, considerando anche interessi di mora, penali e altre spese, diventa sempre più concreta la possibilità di aver sottoscritto anche nel recente passato dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula (usura originaria).
(Per gentile concessione dell’autore, riprendiamo l’articolo apparso su http://www.smartweek.it e http://www.italiaperta.it)